Tre Archi, Ordinanza Minimarket: Divieto di Vendita alcolici
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Tre Archi, Ordinanza Minimarket: Divieto di Vendita alcolici

TRE ARCHI. ORDINANZA PER LE ATTIVITA’ MINIMARKET:
DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE
E CHIUSURA DELLE ATTIVITA’
DALLE ORE 20.00 ALLE 6.00 DEL GIORNO DOPO
ORDINANZA SINDACALE IN VIGORE FINO AL PROSSIMO SETTEMBRE

Con ordinanza sindacale n. 27, sono stati disposti, dal 19 MAGGIO 2020
ALLE ORE 24.00 DEL 21 SETTEMBRE 2020, alle attività commerciali di tipo
MiniMarket site in via Aldo Moro, nel quartiere Tre Archi:

– IL DIVIETO DI DETENZIONE E VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI
GRADAZIONE;
– LA CHIUSURA DELLE SUDDETTE ATTIVITÀ DALLE ORE 20:00 FINO ALLE ORE
6:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.

“Un forte segno di contenimento che, di concerto con le Forze
dell’Ordine, abbiamo voluto dare per chi perde il suo tempo a bere
alcolici a buon mercato” – ha detto il SINDACO PAOLO CALCINARO .

Inoltre vige, nello stesso periodo, IL DIVIETO:

– di vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri
di vetro, da parte degli esercenti di tutte le attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché degli
artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dalle diverse attività
di vicinato, ricomprese nel quartiere Tre Archi, incluse nel territorio
tra, a sud, via Togliatti (compresa), ad ovest via Nenni (compresa), a
nord il confine comunale di cui al fiume Tenna, ad est la battigia
marina, restando ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in
contenitori in plastica;

– di consumare su aree pubbliche e aperte al pubblico comprese nel
quartiere incluse nel territorio tra, a sud, via Togliatti (compresa),
ad ovest via Nenni (compresa), a nord il confine comunale di cui al
fiume Tenna, ad est la battigia marina, bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione nelle aree pubbliche o bevande di qualsiasi tipo, anche non
alcoliche, se contenute in bottiglie e bicchieri in vetro.

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, costituiscono
reato ai sensi dell’art. 650 codice penale: “_Chiunque non osserva un
provvedimento legalmente dato dall’Autorità_ _per ragione di giustizia
o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se
il_ _fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre
mesi o con l’ammenda fino a_ _duecentosei euro”._

Grazie per la collaborazione.

Buon lavoro

Comune di Fermo

Ufficio Comunicazione
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20 Maggio 2020